Art. 21
Requisiti che si applicano a elementi di protezione degli occupanti del veicolo, come finiture interne e porte del veicolo
In vigore dal 24 ott 2013
Requisiti che si applicano a elementi di protezione degli occupanti del veicolo, come finiture interne e porte del veicolo
Occorre effettuare le procedure di prova e verificare i requisiti di prestazione che si applicano a elementi di protezione degli occupanti del veicolo, come finiture interne e porte del veicolo, di cui all’allegato II (B16) del regolamento (UE) n. 168/2013, in conformità ai requisiti di cui all’allegato XVII del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2014:3:oj#art-21