Art. 21 · Requisiti che si applicano a elementi di protezione degli occupanti del veicolo, come finiture interne e porte del veicolo

Art. 21

Requisiti che si applicano a elementi di protezione degli occupanti del veicolo, come finiture interne e porte del veicolo

In vigore dal 24 ott 2013
Requisiti che si applicano a elementi di protezione degli occupanti del veicolo, come finiture interne e porte del veicolo Occorre effettuare le procedure di prova e verificare i requisiti di prestazione che si applicano a elementi di protezione degli occupanti del veicolo, come finiture interne e porte del veicolo, di cui all’allegato II (B16) del regolamento (UE) n. 168/2013, in conformità ai requisiti di cui all’allegato XVII del presente regolamento.
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