Art. 4

Struttura di EUROSUR

In vigore dal 22 ott 2013
Struttura di EUROSUR 1.   Per lo scambio di informazioni e la cooperazione nel campo della sorveglianza di frontiera e tenendo in considerazione i meccanismi esistenti di scambio di informazioni e cooperazione, gli Stati membri e l'Agenzia utilizzano la struttura di EUROSUR che consiste delle seguenti componenti: a) centri nazionali di coordinamento; b) quadri situazionali nazionali; c) rete di comunicazione; d) quadro situazionale europeo; e) quadro comune di intelligence pre-frontaliera; f) applicazione comune degli strumenti di sorveglianza. 2.   I centri nazionali di coordinamento forniscono all'Agenzia, tramite la rete di comunicazione, le informazioni tratte dai loro quadri situazionali nazionali che sono necessarie per istituire e aggiornare il quadro situazionale europeo e il quadro comune di intelligence pre-frontaliera. 3.   L'Agenzia conferisce ai centri nazionali di coordinamento, tramite la rete di comunicazione, accesso illimitato al quadro situazionale europeo e al quadro comune di intelligence pre-frontaliera. 4.   Le componenti elencate al paragrafo 1 sono istituite e gestite secondo i principi stabiliti in allegato.
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