Art. 4
Struttura di EUROSUR
In vigore dal 22 ott 2013
Struttura di EUROSUR
1. Per lo scambio di informazioni e la cooperazione nel campo della sorveglianza di frontiera e tenendo in considerazione i meccanismi esistenti di scambio di informazioni e cooperazione, gli Stati membri e l'Agenzia utilizzano la struttura di EUROSUR che consiste delle seguenti componenti:
a)
centri nazionali di coordinamento;
b)
quadri situazionali nazionali;
c)
rete di comunicazione;
d)
quadro situazionale europeo;
e)
quadro comune di intelligence pre-frontaliera;
f)
applicazione comune degli strumenti di sorveglianza.
2. I centri nazionali di coordinamento forniscono all'Agenzia, tramite la rete di comunicazione, le informazioni tratte dai loro quadri situazionali nazionali che sono necessarie per istituire e aggiornare il quadro situazionale europeo e il quadro comune di intelligence pre-frontaliera.
3. L'Agenzia conferisce ai centri nazionali di coordinamento, tramite la rete di comunicazione, accesso illimitato al quadro situazionale europeo e al quadro comune di intelligence pre-frontaliera.
4. Le componenti elencate al paragrafo 1 sono istituite e gestite secondo i principi stabiliti in allegato.
Storico versioni
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