Art. 2
In vigore dal 16 ott 2013
All’articolo 21 del regolamento (CE) n. 967/2006 è aggiunto il seguente paragrafo 5:
«5. Le comunicazioni di cui all’, paragrafo 3 e agli articoli 10 e 17 del presente articolo sono effettuate in conformità al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (*2).
(*2)
GU L 228 dell’1.9.2009, pag. 3.»
"
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2013:994:oj#art-2