Art. 2

In vigore dal 16 ott 2013
All’articolo 21 del regolamento (CE) n. 967/2006 è aggiunto il seguente paragrafo 5: «5.   Le comunicazioni di cui all’, paragrafo 3 e agli articoli 10 e 17 del presente articolo sono effettuate in conformità al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (*2). (*2)   GU L 228 dell’1.9.2009, pag. 3.» "
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