Art. 1
Comunicazioni e notifiche
In vigore dal 16 ott 2013
L’articolo 58 del regolamento (CE) n. 952/2006 è sostituito dal seguente:
«Articolo 58
Comunicazioni e notifiche
Le comunicazioni e notifiche di cui all’, paragrafo 3 e agli articoli 12, 21 e 22 del presente regolamento sono inviate alla Commissione in conformità al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (*1).
(*1)
GU L 228 dell’1.9.2009, pag. 3.»
"
Storico versioni
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