Art. 33

Disposizioni transitorie

In vigore dal 15 ott 2013
Disposizioni transitorie 1.   La BCE pubblica il quadro di cui all’, paragrafo 7, entro il 4 maggio 2014. 2.   La BCE assume i compiti attribuitile dal presente regolamento il 4 novembre 2014, fatte salve le disposizioni e le misure di attuazione di cui al presente paragrafo. Dopo il 3 novembre 2013, la BCE pubblica, mediante regolamenti e decisioni, le modalità operative dettagliate per l’esecuzione dei compiti attribuitile dal presente regolamento. A decorrere dal 3 novembre 2013, la BCE trasmette relazioni trimestrali al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione sui progressi compiuti nell’attuazione operativa del presente regolamento. Se, sulla base delle relazioni di cui al terzo comma del presente paragrafo e in seguito all’esame delle stesse in sede di Parlamento europeo e di Consiglio, risulta che la BCE non sarà pronta ad esercitare pienamente i suoi compiti il 4 novembre 2014, la BCE può adottare una decisione volta a fissare una data successiva a quella del primo comma del presente paragrafo per assicurare la continuità durante la transizione dalla vigilanza nazionale all’MVU e, in funzione della disponibilità di personale, l’istituzione di adeguate procedure di segnalazione e modalità di cooperazione con le autorità nazionali competenti ai sensi dell’. 3.   Nonostante il paragrafo 2 e fatto salvo l’esercizio dei poteri di indagine attribuitile in forza del presente regolamento, a decorrere dal 3 novembre 2013 la BCE può iniziare a assolvere i compiti attribuitile dal presente regolamento, diversi dall’adozione di decisioni in materia di vigilanza, nei riguardi di enti creditizi, società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista e a seguito di una decisione indirizzata ai soggetti interessati e alle autorità nazionali competenti in questione. Nonostante il paragrafo 2, se il MES chiede all’unanimità alla BCE di assumere la vigilanza diretta di un ente creditizio, di una società di partecipazione finanziaria o di una società di partecipazione finanziaria mista quale condizione preliminare per la ricapitalizzazione diretta, la BCE può iniziare immediatamente ad assolvere i compiti attribuitile dal presente regolamento nei riguardi di tale ente creditizio, società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista e a seguito di una decisione indirizzata ai soggetti interessati e alle autorità nazionali competenti in questione. 4.   A decorrere dal 3 novembre 2013, in vista dell’assunzione dei suoi compiti, la BCE può chiedere alle autorità nazionali competenti e ai soggetti di cui all’, paragrafo 1, di fornire tutte le informazioni utili alla BCE per effettuare una valutazione approfondita, compreso lo stato patrimoniale, degli enti creditizi dello Stato membro partecipante. La BCE effettua tale valutazione con riguardo almeno agli enti creditizi non contemplati dall’, paragrafo 4. L’ente creditizio e l’autorità competente comunicano le informazioni richieste. 5.   Gli enti creditizi autorizzati dagli Stati membri partecipanti al 3 novembre 2013 o, laddove pertinente, alle date indicate ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, sono considerati autorizzati a norma dell’ e possono continuare a svolgere la loro attività. Le autorità nazionali competenti comunicano alla BCE, anteriormente alla data di applicazione del presente regolamento o, laddove pertinente, anteriormente alle date indicate ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, l’identità di detti enti creditizi, specificandone in una relazione i trascorsi prudenziali e il profilo di rischio, e forniscono tutte le altre informazioni chieste dalla BCE. Le informazioni sono comunicate nel formato richiesto dalla BCE. 6.   Nonostante l’, paragrafo 7, fino al 31 dicembre 2015, per l’adozione dei regolamenti di cui all’, paragrafo 3, si applica il voto a maggioranza qualificata e il voto a maggioranza semplice.
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Art. 33 Regolamento (UE) 2013/1024 — Disposizioni transitorie | Portale Normativo