Art. 17
Poteri delle autorità dello Stato membro ospitante e cooperazione in materia di vigilanza su base consolidata
In vigore dal 15 ott 2013
Poteri delle autorità dello Stato membro ospitante e cooperazione in materia di vigilanza su base consolidata
1. Tra gli Stati membri partecipanti, le procedure previste dal pertinente diritto dell’Unione per gli enti creditizi che intendono aprire una succursale o esercitare la libera prestazione di servizi svolgendo attività nel territorio di un altro Stato membro, e le relative competenze dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante, si applicano soltanto ai fini dei compiti che non sono attribuiti alla BCE dall’.
2. Le disposizioni previste dal pertinente diritto dell’Unione circa la cooperazione fra autorità competenti di Stati membri diversi nell’esercizio della vigilanza su base consolidata non si applicano quando la BCE è l’unita autorità competente coinvolta.
3. Nell’assolvere i suoi compiti quali definiti agli , la BCE rispetta un giusto equilibrio tra tutti gli Stati membri partecipanti a norma dell’, paragrafo 8, e, nelle sue relazioni con gli Stati membri non partecipanti, l’equilibrio tra Stato membro di origine e Stato membro ospitante stabilito nel pertinente diritto dell’Unione.
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