Art. 16
Poteri di vigilanza
In vigore dal 15 ott 2013
Poteri di vigilanza
1. Ai fini dell’assolvimento dei suoi compiti di cui all’, paragrafo 1, e fatti salvi gli altri poteri ad essa conferiti, la BCE dispone dei poteri di cui al paragrafo 2 del presente articolo di imporre a qualsiasi ente creditizio, società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista negli Stati membri partecipanti di adottare per tempo le misure necessarie per affrontare problemi pertinenti in qualsiasi delle seguenti circostanze:
a)
l’ente creditizio non soddisfa i requisiti degli atti di cui all’, paragrafo 3, primo comma;
b)
la BCE dispone di prove del fatto che l’ente creditizio rischia di violare i requisiti degli atti di cui all’, paragrafo 3, primo comma, entro i successivi dodici mesi;
c)
in base alla constatazione, nel quadro di una valutazione prudenziale conformemente all’, paragrafo 1, lettera f), che i dispositivi, le strategie, i processi e i meccanismi attuati dall’ente creditizio e i fondi propri e la liquidità da esso detenuti non permettono una gestione solida e la copertura dei suoi rischi.
2. Ai fini dell’, paragrafo 1, la BCE ha, in particolare, i seguenti poteri:
a)
esigere che gli enti detengano fondi propri superiori ai requisiti patrimoniali stabiliti negli atti di cui all’, paragrafo 3, primo comma, riguardo a elementi di rischio e a rischi che non rientrano nell’ambito di applicazione dei pertinenti atti dell’Unione;
b)
chiedere il rafforzamento dei dispositivi, dei processi, dei meccanismi e delle strategie;
c)
esigere che gli enti presentino un piano mirante a ripristinare la conformità ai requisiti in materia di vigilanza a norma degli atti di cui all’, paragrafo 3, primo comma, e fissino un termine per la sua attuazione, compresi i miglioramenti di tale piano per quanto riguarda l’ambito di applicazione e il termine;
d)
esigere che gli enti applichino una politica di accantonamenti specifica o che riservino alle voci dell’attivo un trattamento specifico con riferimento ai requisiti in materia di fondi propri;
e)
restringere o limitare le attività, le operazioni o la rete degli enti o esigere la cessione di attività che presentano rischi eccessivi per la solidità dell’ente;
f)
esigere la riduzione del rischio connesso alle attività, ai prodotti e ai sistemi degli enti;
g)
esigere che gli enti limitino la componente variabile della remunerazione in percentuale dei ricavi netti quando è incompatibile con il mantenimento di una solida base patrimoniale;
h)
esigere che gli enti utilizzino l’utile netto per rafforzare i fondi propri;
i)
limitare o vietare le distribuzioni da parte dell’ente agli azionisti, ai soci o ai detentori di strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 se il divieto non costituisce un caso di default da parte dell’ente;
j)
imporre obblighi di segnalazione supplementari o più frequenti, anche sul capitale e sulle posizioni di liquidità;
k)
imporre requisiti specifici in materia di liquidità, comprese restrizioni ai disallineamenti di durata tra le attività e le passività;
l)
richiedere informazioni aggiuntive;
m)
rimuovere in qualsiasi momento membri dell’organo di amministrazione degli enti creditizi che non soddisfano i requisiti previsti dagli atti di cui all’, paragrafo 3, primo comma.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2013:1024:oj#art-16