Art. 52
Oneri e costi
In vigore dal 9 ott 2013
Oneri e costi
1. Le autorità doganali non impongono alcun onere per l'espletamento dei controlli doganali o di qualsiasi altro atto richiesto dall'applicazione della normativa doganale durante gli orari ufficiali di apertura degli uffici doganali competenti.
2. Esse possono imporre oneri o recuperare costi per servizi specifici resi, in particolare, in relazione a quanto segue:
a)
la presenza, ove richiesta, del personale doganale fuori degli orari d'ufficio ufficiali o in locali diversi da quelli delle dogane;
b)
analisi o perizie sulle merci e spese postali per la restituzione di merci a un richiedente, in particolare in relazione alle decisioni prese a norma dell' o alla fornitura di informazioni a norma dell', paragrafo 1;
c)
la visita delle merci o il prelevamento di campioni a scopi di verifica, o la distruzione delle merci, in caso di costi diversi da quelli relativi all'impiego del personale doganale;
d)
misure di controllo eccezionali, quando sono necessarie a causa della natura delle merci o di un rischio potenziale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2013:952:oj#art-52