Art. 52 · Oneri e costi

Art. 52

Oneri e costi

In vigore dal 9 ott 2013
Oneri e costi 1.   Le autorità doganali non impongono alcun onere per l'espletamento dei controlli doganali o di qualsiasi altro atto richiesto dall'applicazione della normativa doganale durante gli orari ufficiali di apertura degli uffici doganali competenti. 2.   Esse possono imporre oneri o recuperare costi per servizi specifici resi, in particolare, in relazione a quanto segue: a) la presenza, ove richiesta, del personale doganale fuori degli orari d'ufficio ufficiali o in locali diversi da quelli delle dogane; b) analisi o perizie sulle merci e spese postali per la restituzione di merci a un richiedente, in particolare in relazione alle decisioni prese a norma dell' o alla fornitura di informazioni a norma dell', paragrafo 1; c) la visita delle merci o il prelevamento di campioni a scopi di verifica, o la distruzione delle merci, in caso di costi diversi da quelli relativi all'impiego del personale doganale; d) misure di controllo eccezionali, quando sono necessarie a causa della natura delle merci o di un rischio potenziale.
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