Art. 51
Conservazione di documenti e di altre informazioni;
In vigore dal 9 ott 2013
Conservazione di documenti e di altre informazioni;
1. Ai fini dei controlli doganali la persona interessata conserva i documenti e le informazioni di cui all', paragrafo 1, per almeno tre anni, su qualsiasi supporto accessibile alle autorità doganali e per esse accettabile.
Quando si tratta di merci immesse in libera pratica in circostanze diverse da quelle di cui al terzo comma o di merci dichiarate per l'esportazione, tale periodo decorre dalla fine dell'anno nel corso del quale sono state accettate le dichiarazioni in dogana di immissione in libera pratica o di esportazione.
Quando si tratta di merci immesse in libera pratica in esenzione da dazio o a dazio all'importazione ridotto a causa del loro uso finale, tale periodo decorre dalla fine dell'anno nel corso del quale è cessato il loro assoggettamento alla vigilanza doganale.
Quando si tratta di merci vincolate a un altro regime doganale o di merci in custodia temporanea, tale periodo decorre dalla fine dell'anno nel corso del quale il regime doganale in questione è stato appurato o la custodia temporanea si è conclusa.
2. Fatto salvo l', paragrafo 4, quando da un controllo doganale in merito a un'obbligazione doganale emerge la necessità di rettificare la relativa contabilizzazione e la persona interessata ne ha ricevuto notifica, i documenti e le informazioni sono conservati per tre anni oltre il termine previsto dal paragrafo 1 del presente articolo.
Qualora sia stato presentato ricorso o sia in corso un procedimento giudiziario, i documenti e le informazioni sono conservati per il periodo previsto nel paragrafo 1 oppure fino al termine della procedura di ricorso o, se successiva, fino alla conclusione del procedimento giudiziario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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