Art. 281

Conferimento di competenze di esecuzione

In vigore dal 9 ott 2013
Conferimento di competenze di esecuzione La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, il programma di lavoro di cui all'. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 4. Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 e si applica l', paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.
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