Art. 28

Revoca e modifica di decisioni favorevoli

In vigore dal 9 ott 2013
Revoca e modifica di decisioni favorevoli 1.   Una decisione favorevole è revocata o modificata se, in casi diversi da quelli di cui all': a) non erano o non sono più soddisfatte una o più delle condizioni previste per la sua adozione; oppure b) su richiesta del destinatario della decisione. 2.   Salvo che sia altrimenti disposto, una decisione favorevole destinata a più persone può essere revocata soltanto nei confronti di una persona che non rispetta un obbligo da essa imposto. 3.   La revoca o la modifica della decisione è notificata al destinatario della decisione. 4.   Alla revoca o modifica della decisione si applica l', paragrafo 4. Tuttavia, in casi eccezionali in cui gli interessi legittimi del destinatario della decisione lo richiedano, le autorità doganali possono rinviare fino a un anno la data di decorrenza degli effetti della revoca o modifica. Tale data è indicata nella decisione di revoca o di modifica.
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