Art. 28
Revoca e modifica di decisioni favorevoli
In vigore dal 9 ott 2013
Revoca e modifica di decisioni favorevoli
1. Una decisione favorevole è revocata o modificata se, in casi diversi da quelli di cui all':
a)
non erano o non sono più soddisfatte una o più delle condizioni previste per la sua adozione; oppure
b)
su richiesta del destinatario della decisione.
2. Salvo che sia altrimenti disposto, una decisione favorevole destinata a più persone può essere revocata soltanto nei confronti di una persona che non rispetta un obbligo da essa imposto.
3. La revoca o la modifica della decisione è notificata al destinatario della decisione.
4. Alla revoca o modifica della decisione si applica l', paragrafo 4.
Tuttavia, in casi eccezionali in cui gli interessi legittimi del destinatario della decisione lo richiedano, le autorità doganali possono rinviare fino a un anno la data di decorrenza degli effetti della revoca o modifica. Tale data è indicata nella decisione di revoca o di modifica.
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