Art. 238

Durata di un regime di deposito

In vigore dal 9 ott 2013
Durata di un regime di deposito 1.   La durata di permanenza delle merci in un regime di deposito non è soggetta ad alcuna limitazione. 2.   In circostanze eccezionali, le autorità doganali possono stabilire un termine entro il quale un regime di deposito deve essere appurato in particolare quando il tipo e la natura delle merci possono, nel caso di deposito di lunga durata, costituire una minaccia per la salute umana, animale o vegetale o per l'ambiente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:952:oj#art-238

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo