Art. 238
Durata di un regime di deposito
In vigore dal 9 ott 2013
Durata di un regime di deposito
1. La durata di permanenza delle merci in un regime di deposito non è soggetta ad alcuna limitazione.
2. In circostanze eccezionali, le autorità doganali possono stabilire un termine entro il quale un regime di deposito deve essere appurato in particolare quando il tipo e la natura delle merci possono, nel caso di deposito di lunga durata, costituire una minaccia per la salute umana, animale o vegetale o per l'ambiente.
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