Art. 227
Transito interno
In vigore dal 9 ott 2013
Transito interno
1. Nel quadro del regime di transito interno e alle condizioni di cui al paragrafo 2, merci unionali possono circolare da un punto a un altro del territorio doganale dell'Unione, attraversando un paese o un territorio non facente parte di quest'ultimo, senza che muti la loro posizione doganale.
2. La circolazione di cui al paragrafo 1 avviene secondo una delle seguenti modalità:
a)
in base al regime di transito unionale interno, purché tale possibilità sia prevista da un accordo internazionale;
b)
conformemente alla convenzione TIR;
c)
conformemente alla convenzione ATA/convenzione di Istanbul, quando vi è un movimento di transito;
d)
in base al manifesto renano ( della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno);
e)
in base al formulario 302 previsto nel quadro della convenzione tra gli Stati contraenti del trattato del Nord Atlantico sullo statuto delle loro forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951;
f)
nell'ambito del sistema postale, a norma degli atti dell'Unione postale universale, quando le merci sono trasportate da parte o per conto di titolari di diritti e obblighi conformemente a tali atti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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