Art. 227 · Transito interno

Art. 227

Transito interno

In vigore dal 9 ott 2013
Transito interno 1.   Nel quadro del regime di transito interno e alle condizioni di cui al paragrafo 2, merci unionali possono circolare da un punto a un altro del territorio doganale dell'Unione, attraversando un paese o un territorio non facente parte di quest'ultimo, senza che muti la loro posizione doganale. 2.   La circolazione di cui al paragrafo 1 avviene secondo una delle seguenti modalità: a) in base al regime di transito unionale interno, purché tale possibilità sia prevista da un accordo internazionale; b) conformemente alla convenzione TIR; c) conformemente alla convenzione ATA/convenzione di Istanbul, quando vi è un movimento di transito; d) in base al manifesto renano ( della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno); e) in base al formulario 302 previsto nel quadro della convenzione tra gli Stati contraenti del trattato del Nord Atlantico sullo statuto delle loro forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951; f) nell'ambito del sistema postale, a norma degli atti dell'Unione postale universale, quando le merci sono trasportate da parte o per conto di titolari di diritti e obblighi conformemente a tali atti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:952:oj#art-227