Art. 211

Autorizzazione

In vigore dal 9 ott 2013
Autorizzazione 1.   È richiesta l'autorizzazione delle autorità doganali per: a) il ricorso al regime di perfezionamento attivo o passivo, di ammissione temporanea o di uso finale; b) la gestione di strutture di deposito per il deposito doganale delle merci, salvo nei casi in cui il gestore delle strutture di deposito sia l'autorità doganale. L'autorizzazione definisce le condizioni alle quali è consentito il ricorso a uno o più dei regimi di cui al primo comma o la gestione di strutture di deposito. 2.   Le autorità doganali concedono un'autorizzazione con effetto retroattivo quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) esistenza di un'esigenza economica certa; b) non vi é stato alcun tentativo di frode relativamente alla domanda; c) il richiedente ha dimostrato sulla base dei conti o delle scritture che: i) tutti i requisiti del regime sono soddisfatti; ii) se del caso, le merci possono essere individuate per il periodo considerato; iii) tali conti o scritture consentono il controllo del regime; d) possono essere espletate tutte le formalità necessarie a regolarizzare la situazione delle merci, compresa, se del caso, l'invalidamento delle dichiarazioni in dogana interessate; e) nessuna autorizzazione con effetto retroattivo è stata concessa al richiedente entro tre anni dalla data di accettazione della domanda; f) non è richiesto un esame delle condizioni economiche tranne quando una domanda riguarda il rinnovo di un'autorizzazione per operazioni e merci della stessa natura; g) la domanda non riguarda la gestione delle strutture di deposito per il deposito doganale di merci; h) quando una domanda riguarda il rinnovo di un'autorizzazione per operazioni e merci della stessa natura, la domanda è presentata entro tre anni dalla scadenza dell'autorizzazione originale. Le autorità doganali possono concedere un'autorizzazione con effetto retroattivo anche quando le merci vincolate a un regime doganale non sono più disponibili nel momento in cui la domanda per tale autorizzazione è stata accettata. 3.   Salvo che sia altrimenti disposto, l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è concessa esclusivamente alle persone che soddisfano tutte le condizioni seguenti: a) sono stabilite nel territorio doganale dell'Unione; b) offrono tutte le necessarie garanzie di un ordinato svolgimento delle operazioni; si ritiene che un operatore economico autorizzato per le semplificazioni doganali soddisfi detta condizione se nell'autorizzazione di cui all', paragrafo 2, lettera a), si tiene conto dell'attività relativa al regime speciale interessato; c) qualora per le merci vincolate a un regime speciale possano sorgere un'obbligazione doganale o altre imposte, costituiscono una garanzia a norma dell'; d) per i regimi di ammissione temporanea o perfezionamento attivo, utilizzano o fanno utilizzare le merci o effettuano o fanno effettuare operazioni di perfezionamento delle merci. 4.   Salvo che sia altrimenti disposto e in aggiunta al paragrafo 3, l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è concessa soltanto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) le autorità doganali possono garantire l'esercizio della vigilanza doganale senza dover introdurre misure amministrative sproporzionate rispetto alle esigenze economiche in questione; b) gli interessi essenziali dei produttori dell'Unione non vengono pregiudicati dall'autorizzazione per il regime di perfezionamento (condizioni economiche). 5.   Salvo prova contraria o qualora le condizioni economiche siano da considerare soddisfatte, si considera che non vi sia alcun pregiudizio per gli interessi essenziali dei produttori dell'Unione ai sensi del paragrafo 4, lettera b). 6.   Qualora esistano prove di un probabile pregiudizio per gli interessi essenziali dei produttori dell'Unione, viene effettuato un esame delle condizioni economiche a livello dell'Unione.
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