Art. 129

Modifica e invalidamento della dichiarazione sommaria di entrata

In vigore dal 9 ott 2013
Modifica e invalidamento della dichiarazione sommaria di entrata 1.   Il dichiarante può, su sua richiesta, essere autorizzato a modificare una o più indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata dopo la presentazione della stessa. Non è possibile alcuna modifica dopo che: a) le autorità doganali hanno informato la persona che ha presentato la dichiarazione sommaria di entrata della loro intenzione di procedere alla visita delle merci; b) le autorità doganali hanno stabilito che le indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata sono inesatte; c) le merci sono già state presentate in dogana. 2.   Se le merci per le quali è stata presentata una dichiarazione sommaria di entrata non sono introdotte nel territorio doganale dell'Unione, le autorità doganali invalidano tale dichiarazione in uno dei casi seguenti: a) su richiesta del dichiarante; b) entro 200 giorni dalla presentazione della dichiarazione.
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