Art. 129
Modifica e invalidamento della dichiarazione sommaria di entrata
In vigore dal 9 ott 2013
Modifica e invalidamento della dichiarazione sommaria di entrata
1. Il dichiarante può, su sua richiesta, essere autorizzato a modificare una o più indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata dopo la presentazione della stessa.
Non è possibile alcuna modifica dopo che:
a)
le autorità doganali hanno informato la persona che ha presentato la dichiarazione sommaria di entrata della loro intenzione di procedere alla visita delle merci;
b)
le autorità doganali hanno stabilito che le indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata sono inesatte;
c)
le merci sono già state presentate in dogana.
2. Se le merci per le quali è stata presentata una dichiarazione sommaria di entrata non sono introdotte nel territorio doganale dell'Unione, le autorità doganali invalidano tale dichiarazione in uno dei casi seguenti:
a)
su richiesta del dichiarante;
b)
entro 200 giorni dalla presentazione della dichiarazione.
Storico versioni
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