Art. 116
Disposizioni generali
In vigore dal 9 ott 2013
Disposizioni generali
1. Fatte salve le condizioni stabilite nella presente sezione, si procede al rimborso o allo sgravio degli importi del dazio all'importazione o all'esportazione per uno dei seguenti motivi:
a)
importi del dazio all'importazione o all'esportazione applicati in eccesso;
b)
merci difettose o non conformi alle clausole del contratto;
c)
errore delle autorità competenti;
d)
equità.
Si procede al rimborso dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione pagato qualora la corrispondente dichiarazione in dogana venga invalidata a norma dell'.
2. Le autorità doganali procedono al rimborso o allo sgravio del dazio all'importazione o all'esportazione di cui al paragrafo 1 ove questo sia di importo pari o superiore a 10 EUR, eccetto nei casi in cui la persona interessata richiede il rimborso o lo sgravio di un importo inferiore.
3. Qualora le autorità doganali ritengano che si debba concedere un rimborso o uno sgravio sulla base dell' o dell', lo Stato membro interessato trasmette il fascicolo alla Commissione per decisione nei seguenti casi:
a)
se le autorità doganali ritengono che le circostanze particolari siano conseguenza dell'inadempienza della Commissione agli obblighi a essa incombenti;
b)
se le autorità doganali ritengono che la Commissione abbia commesso un errore ai sensi dell';
c)
se le circostanze del caso sono legate ai risultati di un'inchiesta unionale effettuata conformemente al regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola (17), o sulla base di un'altra disposizione unionale o di un accordo concluso dall'Unione con taluni paesi o gruppi di paesi in cui sia prevista la possibilità di procedere a tali inchieste unionali;
d)
se l'importo potenzialmente dovuto dalla persona interessata in riferimento a una o più operazioni di importazione o esportazione è pari o superiore a 500 000 EUR a seguito di un errore o di circostanze particolari.
In deroga al primo comma, i fascicoli non sono trasmessi nei seguenti casi:
a)
se la Commissione ha già adottato una decisione su un caso connotato da elementi di fatto e di diritto comparabili;
b)
se alla Commissione è già sottoposto un caso che presenta elementi di fatto e di diritto comparabili.
4. Fatte salve le norme di competenza per le decisioni, se le autorità doganali constatano, entro i periodi di cui all', paragrafo 1, che l'importo di un dazio all'importazione o all'esportazione deve essere oggetto di rimborso o di sgravio a norma degli o 120, esse procedono di propria iniziativa al rimborso o allo sgravio.
5. Non sono concessi rimborsi né sgravi qualora la situazione su cui si basa la notifica dell'obbligazione doganale sia dovuta a una frode del debitore.
6. Il rimborso non dà luogo al pagamento di interessi da parte delle autorità doganali interessate.
Tuttavia, è pagato un interesse quando una decisione che concede il rimborso non è eseguita entro tre mesi dalla sua adozione, a meno che le cause dell'inadempienza esulino dal controllo delle autorità doganali.
In tali casi, l'interesse è pagato dalla data di scadenza del termine di tre mesi fino alla data del rimborso. Il tasso d'interesse è fissato conformemente all'.
7. Quando il rimborso o lo sgravio sono stati concessi dalle autorità doganali per errore, si ripristina l'obbligazione doganale originaria sempre che questa non sia caduta in prescrizione a norma dell'.
In tali casi, gli eventuali interessi pagati a norma del paragrafo 5, secondo comma, sono rimborsati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2013:952:oj#art-116