Art. 116 · Disposizioni generali

Art. 116

Disposizioni generali

In vigore dal 9 ott 2013
Disposizioni generali 1.   Fatte salve le condizioni stabilite nella presente sezione, si procede al rimborso o allo sgravio degli importi del dazio all'importazione o all'esportazione per uno dei seguenti motivi: a) importi del dazio all'importazione o all'esportazione applicati in eccesso; b) merci difettose o non conformi alle clausole del contratto; c) errore delle autorità competenti; d) equità. Si procede al rimborso dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione pagato qualora la corrispondente dichiarazione in dogana venga invalidata a norma dell'. 2.   Le autorità doganali procedono al rimborso o allo sgravio del dazio all'importazione o all'esportazione di cui al paragrafo 1 ove questo sia di importo pari o superiore a 10 EUR, eccetto nei casi in cui la persona interessata richiede il rimborso o lo sgravio di un importo inferiore. 3.   Qualora le autorità doganali ritengano che si debba concedere un rimborso o uno sgravio sulla base dell' o dell', lo Stato membro interessato trasmette il fascicolo alla Commissione per decisione nei seguenti casi: a) se le autorità doganali ritengono che le circostanze particolari siano conseguenza dell'inadempienza della Commissione agli obblighi a essa incombenti; b) se le autorità doganali ritengono che la Commissione abbia commesso un errore ai sensi dell'; c) se le circostanze del caso sono legate ai risultati di un'inchiesta unionale effettuata conformemente al regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola (17), o sulla base di un'altra disposizione unionale o di un accordo concluso dall'Unione con taluni paesi o gruppi di paesi in cui sia prevista la possibilità di procedere a tali inchieste unionali; d) se l'importo potenzialmente dovuto dalla persona interessata in riferimento a una o più operazioni di importazione o esportazione è pari o superiore a 500 000 EUR a seguito di un errore o di circostanze particolari. In deroga al primo comma, i fascicoli non sono trasmessi nei seguenti casi: a) se la Commissione ha già adottato una decisione su un caso connotato da elementi di fatto e di diritto comparabili; b) se alla Commissione è già sottoposto un caso che presenta elementi di fatto e di diritto comparabili. 4.   Fatte salve le norme di competenza per le decisioni, se le autorità doganali constatano, entro i periodi di cui all', paragrafo 1, che l'importo di un dazio all'importazione o all'esportazione deve essere oggetto di rimborso o di sgravio a norma degli o 120, esse procedono di propria iniziativa al rimborso o allo sgravio. 5.   Non sono concessi rimborsi né sgravi qualora la situazione su cui si basa la notifica dell'obbligazione doganale sia dovuta a una frode del debitore. 6.   Il rimborso non dà luogo al pagamento di interessi da parte delle autorità doganali interessate. Tuttavia, è pagato un interesse quando una decisione che concede il rimborso non è eseguita entro tre mesi dalla sua adozione, a meno che le cause dell'inadempienza esulino dal controllo delle autorità doganali. In tali casi, l'interesse è pagato dalla data di scadenza del termine di tre mesi fino alla data del rimborso. Il tasso d'interesse è fissato conformemente all'. 7.   Quando il rimborso o lo sgravio sono stati concessi dalle autorità doganali per errore, si ripristina l'obbligazione doganale originaria sempre che questa non sia caduta in prescrizione a norma dell'. In tali casi, gli eventuali interessi pagati a norma del paragrafo 5, secondo comma, sono rimborsati.
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