Art. 107
Conferimento di competenze di esecuzione
In vigore dal 9 ott 2013
Conferimento di competenze di esecuzione
La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, misure intese ad assicurare la reciproca assistenza tra le autorità doganali qualora sorga un'obbligazione doganale.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 4.
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