Art. 107 · Conferimento di competenze di esecuzione

Art. 107

Conferimento di competenze di esecuzione

In vigore dal 9 ott 2013
Conferimento di competenze di esecuzione La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, misure intese ad assicurare la reciproca assistenza tra le autorità doganali qualora sorga un'obbligazione doganale. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 4.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:952:oj#art-107