Art. 3
Responsabilità
In vigore dal 7 ott 2013
Responsabilità
1. Gli Stati membri e la Commissione sono responsabili congiuntamente dell’attuazione del meccanismo di valutazione e monitoraggio come specificato nel presente regolamento, con il sostegno degli organismi, uffici e agenzie dell’Unione coinvolti nell’attuazione dell’acquis di Schengen.
2. La Commissione assume un ruolo di coordinamento globale per quanto riguarda l’istituzione del programma di valutazione annuale e pluriennale, l’elaborazione dei questionari e dei calendari delle visite, lo svolgimento delle visite e la redazione delle relazioni di valutazione e delle raccomandazioni. Assicura inoltre il follow-up e il monitoraggio delle relazioni di valutazione e delle raccomandazioni conformemente all’.
3. Gli Stati membri e la Commissione cooperano pienamente in tutte le fasi delle valutazioni al fine di svolgere i compiti a essi conferiti ai sensi del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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