Art. 3 · Responsabilità

Art. 3

Responsabilità

In vigore dal 7 ott 2013
Responsabilità 1.   Gli Stati membri e la Commissione sono responsabili congiuntamente dell’attuazione del meccanismo di valutazione e monitoraggio come specificato nel presente regolamento, con il sostegno degli organismi, uffici e agenzie dell’Unione coinvolti nell’attuazione dell’acquis di Schengen. 2.   La Commissione assume un ruolo di coordinamento globale per quanto riguarda l’istituzione del programma di valutazione annuale e pluriennale, l’elaborazione dei questionari e dei calendari delle visite, lo svolgimento delle visite e la redazione delle relazioni di valutazione e delle raccomandazioni. Assicura inoltre il follow-up e il monitoraggio delle relazioni di valutazione e delle raccomandazioni conformemente all’. 3.   Gli Stati membri e la Commissione cooperano pienamente in tutte le fasi delle valutazioni al fine di svolgere i compiti a essi conferiti ai sensi del presente regolamento.
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