Art. 14

Relazioni di valutazione

In vigore dal 7 ott 2013
Relazioni di valutazione 1.   Al termine di ogni valutazione è redatta una relazione di valutazione. La relazione di valutazione si basa sui risultati della visita in loco e del questionario, a seconda dei casi. Nel caso delle visite in loco, la relazione di valutazione è redatta durante la visita stessa dall’equipe in loco. Gli esperti degli Stati membri e i rappresentanti della Commissione hanno la responsabilità generale della stesura della relazione di valutazione e della sua integrità e qualità. In caso di disaccordo l’equipe in loco o l’equipe del questionario, a seconda dei casi, cercano di raggiungere un compromesso. 2.   La relazione di valutazione esamina ogni aspetto qualitativo, quantitativo, operativo, amministrativo e organizzativo pertinente ed elenca ogni carenza riscontrata durante la valutazione. 3.   A ognuno dei risultati della relazione di valutazione è applicata una delle seguenti valutazioni: a) conforme; b) conforme ma richiede miglioramenti; c) non conforme. 4.   La Commissione trasmette il progetto di relazione di valutazione allo Stato membro valutato entro sei settimane dalla visita in loco o dal ricevimento della risposta al questionario, a seconda dei casi. Lo Stato membro valutato esprime le proprie osservazioni sul progetto di relazione di valutazione entro due settimane dalla sua ricezione. Su richiesta dello Stato membro valutato si tiene una riunione di redazione. Le osservazioni dello Stato membro valutato possono figurare nel progetto di relazione di valutazione. 5.   La Commissione presenta il progetto di relazione di valutazione e i relativi commenti dello Stato membro valutato agli altri Stati membri che sono invitati a formulare osservazioni sulla risposta al questionario, sul progetto di relazione di valutazione e sulle osservazioni dello Stato membro valutato. Su tale base, la Commissione, se necessario dopo aver apportato le pertinenti modifiche al progetto di relazione di valutazione, adotta, attraverso un atto di esecuzione, la relazione di valutazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2. La Commissione trasmette la relazione di valutazione al Parlamento europeo.
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Art. 14 Regolamento (UE) 2013/1053 — Relazioni di valutazione | Portale Normativo