Art. 12

Esperti

In vigore dal 7 ott 2013
Esperti Gli esperti che partecipano alle valutazioni possiedono adeguate qualifiche, fra cui una solida conoscenza teorica ed esperienza pratica nei settori oggetto del meccanismo di valutazione nonché una solida conoscenza dei principi, delle procedure e delle tecniche di valutazione, e sanno comunicare efficacemente in una lingua comune. A tal fine gli Stati membri e la Commissione, in collaborazione con i competenti organismi, uffici o agenzie dell’Unione, provvedono affinché detti esperti ricevano una formazione adeguata, anche in materia di rispetto dei diritti fondamentali.
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Art. 12 Regolamento (UE) 2013/1053 — Esperti | Portale Normativo