Art. 3

In vigore dal 2 ott 2013
1.   Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 2.   L’, paragrafo 1, si applica alle sostanze a decorrere dal 1o dicembre 2014 e alle miscele a decorrere dal 1o giugno 2015. 3.   L’, paragrafo 2, si applica a decorrere dal 1o gennaio 2015 per tutte le voci ad eccezione della voce «pece, catrame di carbone, alta temperatura» (pitch, coal tar, high-temp.; numero CE 266-028-2), per la quale l’ si applica a decorrere dal 1o aprile 2016.
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