Art. 2

In vigore dal 2 ott 2013
1.   In deroga all’, paragrafo 2, le sostanze e le miscele possono, rispettivamente prima del 1o dicembre 2014 e prima del 1o giugno 2015, essere classificate, etichettate e imballate in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008 modificato dal presente regolamento. 2.   In deroga all’, paragrafo 2, fino al 1o dicembre 2016 non sussiste l’obbligo di etichettare o imballare nuovamente in conformità del presente regolamento le sostanze classificate, etichettate e imballate in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008 e immesse sul mercato prima del 1o dicembre 2014. 3.   In deroga all’, paragrafo 2, fino al 1o giugno 2017 non sussiste l’obbligo di etichettare e imballare nuovamente in conformità del presente regolamento le sostanze classificate, etichettate e imballate in conformità della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) o del regolamento (CE) n. 1272/2008 e immesse sul mercato prima del 1o giugno 2015. 4.   In deroga all’, paragrafo 3, le classificazioni armonizzate di cui all’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008, quale modificato dal presente regolamento, possono applicarsi anteriormente alle date di cui all’, paragrafo 3.
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