Art. 3

Responsabilità dei fornitori e calendario

In vigore dal 1 ott 2013
Responsabilità dei fornitori e calendario I fornitori provvedono affinché: 1. per quanto riguarda le etichette, le schede e la documentazione tecnica a) dei forni per uso domestico: i) ciascun forno per uso domestico sia dotato di un’etichetta o di etichette stampate contenenti informazioni nel formato definito nell’allegato III, punto 1, per ciascun compartimento del forno; ii) una scheda del prodotto, di cui all’allegato IV, punto A, sia resa disponibile per i forni per uso domestico immessi sul mercato; iii) la documentazione tecnica di cui all’allegato V, punto A sia messa a disposizione delle autorità degli Stati membri, a richiesta; iv) qualsiasi pubblicità di un modello specifico di forno per uso domestico, se fornisce informazioni relative all’energia o indicazioni di prezzo, contenga l’indicazione della classe di efficienza energetica; v) qualsiasi materiale promozionale tecnico relativo a un modello specifico di forno per uso domestico che ne descriva i parametri tecnici specifici, includa la classe di efficienza energetica di detto modello; vi) un’etichetta elettronica che presenti il formato e contenga le informazioni di cui all’allegato III, punto 1, sia messa a disposizione dei distributori per ciascun compartimento di ciascun modello di forno per uso domestico; vii) una scheda del prodotto elettronico, a norma dall’allegato IV, punto A, sia messa a disposizione dei distributori per ciascun modello di forno per uso domestico; b) delle cappe da cucina per uso domestico: i) ogni cappa per uso domestico sia corredata di un’etichetta stampata contenente informazioni nel formato definito nell’allegato III, punto 2; ii) una scheda del prodotto, di cui all’allegato IV, punto B, sia resa disponibile per le cappe per uso domestico immesse sul mercato; iii) la documentazione tecnica di cui all’allegato V, punto B sia messa a disposizione delle autorità degli Stati membri, a richiesta; iv) qualsiasi pubblicità di un modello specifico di cappa da cucina per uso domestico, se fornisce informazioni relative all’energia o indicazioni di prezzo, contenga l’indicazione della classe di efficienza energetica; v) qualsiasi materiale promozionale tecnico relativo a un modello specifico di cappa da cucina per uso domestico che ne descriva i parametri tecnici specifici, includa la classe di efficienza energetica; vi) un’etichetta elettronica che presenti il formato e contenga le informazioni di cui all’allegato III, punto 2, sia messa a disposizione dei distributori per ciascun modello di cappa da cucina per uso domestico; vii) una scheda del prodotto elettronico, a norma dell’allegato IV, punto B, sia messa a disposizione dei distributori per ciascun modello di cappa da cucina per uso domestico; 2. per quanto riguarda le classi di efficienza energetica: a) dei forni per uso domestico, la classe del compartimento del forno sia determinata conformemente all’allegato I, punto 1 e all’allegato II, punto 1; b) delle cappe da cucina per uso domestico: i) le classi di efficienza energetica siano determinate conformemente allegato I, punto 2.a) e all’allegato II, punto 2.1; ii) le classi di efficienza fluidodinamica siano determinate conformemente all’allegato I, punto 2.b) e all’allegato II, punto 2.2; iii) le classi di efficienza luminosa siano determinate conformemente allegato I, punto 2.c) e all’allegato II, punto 2.3; iv) le classi di efficienza di filtraggio dei grassi siano determinate conformemente all’allegato I, punto 2.d), e all’allegato II, punto 2.4; 3. per quanto riguarda i formati delle etichette: a) dei forni per uso domestico, il formato dell’etichetta per il compartimento del forno sia conforme a quanto stabilito all’allegato III, paragrafo 1, per gli apparecchi immessi sul mercato a decorrere dal 1o gennaio 2015; b) delle cappe da cucina per uso domestico, il formato dell’etichetta sia conforme a quanto stabilito nell’allegato III, paragrafo 2, secondo il seguente calendario: i) per le cappe da cucina per uso domestico immesse sul mercato a decorrere dal 1o gennaio 2015 con classi di efficienza energetica A, B, C, D, E, F, G, le etichette sono conformi all’allegato III, punto 2.1.1 (etichetta 1) o, qualora i fabbricanti lo ritengano opportuno, al punto 2.1.2 di detto allegato (etichetta 2); ii) per le cappe da cucina per uso domestico immesse sul mercato a decorrere dal 1o gennaio 2016 con classi di efficienza energetica A+, A, B, C, D, E, F, le etichette sono conformi all’allegato III, punto 2.1.2 (etichetta 2) o, qualora i fabbricanti lo ritengano adeguato, al punto 2.1.3 di detto allegato (etichetta 3); iii) per le cappe da cucina per uso domestico immesse sul mercato a decorrere dal 1o gennaio 2018 con classi di efficienza energetica A++, A+, A, B, C, D, E, le etichette sono conformi all’allegato III, punto 2.1.3 (etichetta 3) o, qualora i fabbricanti lo ritengano adeguato, al punto 2.1.4 di detto allegato (etichetta 4); iv) per le cappe da cucina per uso domestico immesse sul mercato a decorrere dal 1o gennaio 2020 con classi di efficienza energetica A+++, A++, A+, A, B, C, D, le etichette sono conformi all’allegato III, punto 2.1.4 (etichetta 4).
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