Art. 3
Responsabilità dei fornitori e calendario
In vigore dal 1 ott 2013
Responsabilità dei fornitori e calendario
I fornitori provvedono affinché:
1.
per quanto riguarda le etichette, le schede e la documentazione tecnica
a)
dei forni per uso domestico:
i)
ciascun forno per uso domestico sia dotato di un’etichetta o di etichette stampate contenenti informazioni nel formato definito nell’allegato III, punto 1, per ciascun compartimento del forno;
ii)
una scheda del prodotto, di cui all’allegato IV, punto A, sia resa disponibile per i forni per uso domestico immessi sul mercato;
iii)
la documentazione tecnica di cui all’allegato V, punto A sia messa a disposizione delle autorità degli Stati membri, a richiesta;
iv)
qualsiasi pubblicità di un modello specifico di forno per uso domestico, se fornisce informazioni relative all’energia o indicazioni di prezzo, contenga l’indicazione della classe di efficienza energetica;
v)
qualsiasi materiale promozionale tecnico relativo a un modello specifico di forno per uso domestico che ne descriva i parametri tecnici specifici, includa la classe di efficienza energetica di detto modello;
vi)
un’etichetta elettronica che presenti il formato e contenga le informazioni di cui all’allegato III, punto 1, sia messa a disposizione dei distributori per ciascun compartimento di ciascun modello di forno per uso domestico;
vii)
una scheda del prodotto elettronico, a norma dall’allegato IV, punto A, sia messa a disposizione dei distributori per ciascun modello di forno per uso domestico;
b)
delle cappe da cucina per uso domestico:
i)
ogni cappa per uso domestico sia corredata di un’etichetta stampata contenente informazioni nel formato definito nell’allegato III, punto 2;
ii)
una scheda del prodotto, di cui all’allegato IV, punto B, sia resa disponibile per le cappe per uso domestico immesse sul mercato;
iii)
la documentazione tecnica di cui all’allegato V, punto B sia messa a disposizione delle autorità degli Stati membri, a richiesta;
iv)
qualsiasi pubblicità di un modello specifico di cappa da cucina per uso domestico, se fornisce informazioni relative all’energia o indicazioni di prezzo, contenga l’indicazione della classe di efficienza energetica;
v)
qualsiasi materiale promozionale tecnico relativo a un modello specifico di cappa da cucina per uso domestico che ne descriva i parametri tecnici specifici, includa la classe di efficienza energetica;
vi)
un’etichetta elettronica che presenti il formato e contenga le informazioni di cui all’allegato III, punto 2, sia messa a disposizione dei distributori per ciascun modello di cappa da cucina per uso domestico;
vii)
una scheda del prodotto elettronico, a norma dell’allegato IV, punto B, sia messa a disposizione dei distributori per ciascun modello di cappa da cucina per uso domestico;
2.
per quanto riguarda le classi di efficienza energetica:
a)
dei forni per uso domestico, la classe del compartimento del forno sia determinata conformemente all’allegato I, punto 1 e all’allegato II, punto 1;
b)
delle cappe da cucina per uso domestico:
i)
le classi di efficienza energetica siano determinate conformemente allegato I, punto 2.a) e all’allegato II, punto 2.1;
ii)
le classi di efficienza fluidodinamica siano determinate conformemente all’allegato I, punto 2.b) e all’allegato II, punto 2.2;
iii)
le classi di efficienza luminosa siano determinate conformemente allegato I, punto 2.c) e all’allegato II, punto 2.3;
iv)
le classi di efficienza di filtraggio dei grassi siano determinate conformemente all’allegato I, punto 2.d), e all’allegato II, punto 2.4;
3.
per quanto riguarda i formati delle etichette:
a)
dei forni per uso domestico, il formato dell’etichetta per il compartimento del forno sia conforme a quanto stabilito all’allegato III, paragrafo 1, per gli apparecchi immessi sul mercato a decorrere dal 1o gennaio 2015;
b)
delle cappe da cucina per uso domestico, il formato dell’etichetta sia conforme a quanto stabilito nell’allegato III, paragrafo 2, secondo il seguente calendario:
i)
per le cappe da cucina per uso domestico immesse sul mercato a decorrere dal 1o gennaio 2015 con classi di efficienza energetica A, B, C, D, E, F, G, le etichette sono conformi all’allegato III, punto 2.1.1 (etichetta 1) o, qualora i fabbricanti lo ritengano opportuno, al punto 2.1.2 di detto allegato (etichetta 2);
ii)
per le cappe da cucina per uso domestico immesse sul mercato a decorrere dal 1o gennaio 2016 con classi di efficienza energetica A+, A, B, C, D, E, F, le etichette sono conformi all’allegato III, punto 2.1.2 (etichetta 2) o, qualora i fabbricanti lo ritengano adeguato, al punto 2.1.3 di detto allegato (etichetta 3);
iii)
per le cappe da cucina per uso domestico immesse sul mercato a decorrere dal 1o gennaio 2018 con classi di efficienza energetica A++, A+, A, B, C, D, E, le etichette sono conformi all’allegato III, punto 2.1.3 (etichetta 3) o, qualora i fabbricanti lo ritengano adeguato, al punto 2.1.4 di detto allegato (etichetta 4);
iv)
per le cappe da cucina per uso domestico immesse sul mercato a decorrere dal 1o gennaio 2020 con classi di efficienza energetica A+++, A++, A+, A, B, C, D, le etichette sono conformi all’allegato III, punto 2.1.4 (etichetta 4).
Storico versioni
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