Art. 67
Disposizioni specifiche applicabili alle tasse e ai canoni
In vigore dal 30 set 2013
Disposizioni specifiche applicabili alle tasse e ai canoni
Se l’organismo dell’Unione percepisce tasse e canoni di cui all’, paragrafo 1, lettera a), essi sono oggetto di una stima globale provvisoria all’inizio di ogni esercizio.
Se le tasse e i canoni sono determinate interamente dalla legislazione o dalle decisioni del consiglio di amministrazione, l’ordinatore può astenersi dall’emettere ordini di recupero e compilare direttamente note di addebito, dopo avere accertato il credito. In questo caso vengono registrate tutte le informazioni relative al credito dell’organismo dell’Unione. L’ordinatore compila un elenco di tutte le note di addebito e ne indica il numero e l’importo globale nella relazione dell’organismo dell’Unione sulla gestione finanziaria e di bilancio.
Se l’organismo dell’Unione utilizza un sistema di fatturazione distinto, il contabile iscrive periodicamente nei conti, con cadenza almeno mensile, l’importo cumulato delle tasse e dei canoni percepiti.
La prestazione di servizi in virtù di compiti conferiti è effettuata dall’organismo dell’Unione solo dopo il pagamento integrale dell’importo del canone o della tassa corrispondenti. Tuttavia, a titolo eccezionale la prestazione di servizi può avvenire senza preventivo pagamento della tassa o del canone corrispondenti. Se i servizi sono stati prestati senza preventivo pagamento della tassa o del canone corrispondenti, si applicano gli articoli da 60 a 66.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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