Art. 63

Formalità per l’incasso

In vigore dal 30 set 2013
Formalità per l’incasso 1.   Il recupero contabile registra nei conti il recupero effettivo e ne informa l’ordinatore. 2.   Per qualsiasi versamento in contanti alla cassa del contabile viene rilasciata una ricevuta. 3.   Il rimborso parziale da parte di un debitore destinatario di vari ordini di riscossione deve essere imputato innanzitutto al credito più remoto, salvo diversamente precisato dal debitore. Ogni pagamento parziale viene imputato in primo luogo agli interessi di mora.
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Art. 63 Regolamento (UE) 2013/1271 — Formalità per l’incasso | Portale Normativo