Art. 62
Disposizioni in materia di recupero
In vigore dal 30 set 2013
Disposizioni in materia di recupero
1. Il contabile prende a carico gli ordini di riscossione dei crediti debitamente stabiliti dall’ordinatore. Il contabile è tenuto ad assicurare con la dovuta diligenza l’afflusso delle entrate dell’organismo dell’Unione e garantisce che i diritti di quest’ultimo siano conservati.
2. Se alla scadenza prevista nella nota di addebito il recupero effettivo non ha avuto luogo, il contabile ne informa l’ordinatore e avvia immediatamente la procedura di recupero, con qualsiasi via legale, compresa, se necessario, la compensazione, e se questa non è possibile, con l’esecuzione forzata.
3. Il contabile procede al recupero mediante compensazione e a debita concorrenza dei crediti dell’organismo dell’Unione, se il debitore è titolare a sua volta di un credito nei confronti dell’organismo dell’Unione. Tale credito è certo, liquido ed esigibile.
4. Quando l’ordinatore intenda rinunciare, anche parzialmente, a recuperare un credito accertato, si assicura che la rinuncia sia regolare e conforme ai principi della sana gestione finanziaria e di proporzionalità. La decisione di rinuncia è motivata. L’ordinatore può delegare detta decisione di rinuncia unicamente per crediti d’importo inferiore a 5 000 EUR.
La decisione di rinuncia specifica le azioni esplicate ai fini del recupero e gli elementi di diritto e di fatto sui quali è fondata.
5. L’ordinatore annulla, in tutto o in parte, un credito accertato quando si constata che un credito non era stato correttamente accertato. L’annullamento si manifesta mediante una decisione dell’ordinatore ed è oggetto di una motivazione adeguata.
Storico versioni
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