Art. 24

Atti di liberalità

In vigore dal 30 set 2013
Atti di liberalità 1.   Il direttore può accettare qualsiasi atto di liberalità a favore dell’organismo dell’Unione, in particolare fondazioni, sussidi, donazioni e legati. 2.   L’accettazione di liberalità che potrebbero comportare oneri è soggetta all’autorizzazione del consiglio di amministrazione, oppure, se l’atto costitutivo lo consente, del comitato esecutivo, il quale si pronuncia entro due mesi a decorrere dalla data in cui la domanda gli è stata presentata. Se il consiglio di amministrazione o, se l’atto costitutivo lo consente, il comitato esecutivo non delibera entro tale termine, la liberalità si considera accettata.
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Art. 24 Regolamento (UE) 2013/1271 — Atti di liberalità | Portale Normativo