Art. 12
Contabilità per entrate e stanziamenti
In vigore dal 30 set 2013
Contabilità per entrate e stanziamenti
1. Le entrate dell’organismo dell’Unione di cui all’ sono imputate a un esercizio sulla base degli importi riscossi nel corso dell’esercizio stesso.
2. Le entrate dell’organismo dell’Unione danno luogo a un importo equivalente di stanziamenti di pagamento.
3. Gli stanziamenti assegnati a titolo di un esercizio sono utilizzati solo per coprire le spese impegnate e pagate nel corso di tale esercizio e per coprire gli importi dovuti a titolo di impegni relativi a esercizi precedenti.
4. Gli impegni di stanziamenti sono contabilizzati sulla base degli impegni giuridici effettuati fino al 31 dicembre.
5. I pagamenti sono contabilizzati a titolo di un esercizio sulla base dei pagamenti effettuati dal contabile entro il 31 dicembre dell’esercizio stesso.
Storico versioni
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