Art. 7

Principio del pareggio

In vigore dal 30 set 2013
Principio del pareggio 1.   Entrate e stanziamenti di pagamento devono risultare in pareggio. 2.   Gli stanziamenti di impegno non superano il contributo annuale corrispondente dell’Unione quale definito nell’accordo relativo al trasferimento annuale di fondi stipulato con la Commissione, maggiorato dei contributi annuali dei membri diversi dall’Unione, delle eventuali altre entrate di cui all’, e dell’importo degli stanziamenti inutilizzati di cui all’, paragrafo 5. 3.   L’organismo di PPP non può sottoscrivere prestiti entro il quadro del suo bilancio. 4.   Se il risultato dell’esercizio è positivo è iscritto nel bilancio dell’esercizio successivo fra le entrate. Se il risultato dell’esercizio è negativo è iscritto nel bilancio dell’esercizio successivo come stanziamenti di pagamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2014:110:oj#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 7 Regolamento (UE) 2014/110 — Principio del pareggio | Portale Normativo