Art. 6
Principio dell’annualità
In vigore dal 30 set 2013
Principio dell’annualità
1. Gli stanziamenti iscritti nel bilancio dell’organismo di PPP sono autorizzati per la durata di un esercizio, che inizia il 1o gennaio e termina il 31 dicembre.
2. Gli stanziamenti di impegno coprono il costo totale degli impegni giuridici sottoscritti durante l’esercizio.
3. Gli stanziamenti di pagamento coprono i pagamenti derivanti dall’esecuzione degli impegni giuridici sottoscritti durante l’esercizio o durante gli esercizi precedenti.
4. Per quanto riguarda gli stanziamenti amministrativi, le spese non superano le entrate previste per l’esercizio indicate all’, lettera a), punto i).
5. Considerato il fabbisogno dell’organismo di PPP, gli stanziamenti inutilizzati possono essere iscritti nello stato di previsione delle entrate e delle spese per al massimo i tre esercizi successivi. Tali stanziamenti devono essere utilizzati per primi.
6. I paragrafi da 1 a 5 non ostano a che gli impegni di bilancio per le azioni la cui realizzazione si estende su più esercizi possano essere ripartiti in frazioni annue quando ciò è previsto dall’atto di base o se si tratta di spese amministrative.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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