Art. 45

Inventari

In vigore dal 30 set 2013
Inventari L’organismo di PPP tiene inventari in numero e in valore di tutte le immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie che costituiscono il patrimonio dell’Unione. Ove sia necessario consolidare i conti degli organismi di PPP conformemente alle norme relative alla contabilità di cui all’articolo 143 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, l’organismo di PPP tiene detti inventari conformemente al modello stabilito dal contabile della Commissione. L’organismo di PPP verifica la concordanza tra le scritture d’inventario e la situazione di fatto.
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