Art. 43

Conti provvisori e approvazione dei conti definitivi

In vigore dal 30 set 2013
Conti provvisori e approvazione dei conti definitivi 1.   Ove sia necessario consolidare i conti degli organismi di PPP conformemente alle norme relative alla contabilità di cui all’articolo 143 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, l’ordinatore dell’organismo di PPP trasmette i conti provvisori alla Corte dei conti entro il 15 febbraio che segue l’esercizio chiuso. Nel caso di cui al primo comma, il contabile dell’organismo di PPP comunica inoltre al contabile della Commissione, entro il 15 febbraio che segue l’esercizio chiuso, la documentazione contabile in un formato standard stabilito dal contabile della Commissione ai fini del consolidamento. 2.   Il contabile redige i conti definitivi dell’organismo di PPP. Il direttore li trasmette al consiglio di amministrazione per approvazione, accompagnati dal parere del revisore esterno di cui all’, entro il 15 marzo che segue l’esercizio chiuso. Ove sia necessario consolidare i conti degli organismi di PPP conformemente alle norme relative alla contabilità di cui all’articolo 143 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, l’ordinatore trasmette i conti definitivi, accompagnati dal parere del revisore esterno di cui all’ e dell’approvazione del consiglio di amministrazione, alla Corte dei conti, al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 1o luglio dell’esercizio successivo. In tale caso il contabile dell’organismo di PPP comunica inoltre al contabile della Commissione, entro il 1o luglio, la documentazione contabile in un formato standard stabilito dal contabile della Commissione ai fini del consolidamento. Ove sia necessario consolidare i conti degli organismi di PPP conformemente alle norme relative alla contabilità di cui all’articolo 143 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, l’ordinatore dell’organismo di PPP trasmette altresì alla Corte dei conti, e in copia al contabile della Commissione, contemporaneamente a tali conti definitivi, una dichiarazione a essi relativa. I conti definitivi sono corredati di una nota redatta dal contabile nella quale quest’ultimo dichiara che i conti definitivi sono stati elaborati nel rispetto del presente capo e dei principi, delle norme e dei metodi contabili applicabili. I conti definitivi approvati dell’organismo di PPP sono pubblicati sul suo sito Internet entro un mese dalla loro adozione.
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Art. 43 Regolamento (UE) 2014/110 — Conti provvisori e approvazione dei conti definitivi | Portale Normativo