Art. 31

Esecuzione delle spese

In vigore dal 30 set 2013
Esecuzione delle spese 1.   Per eseguire le spese, l’ordinatore procede agli impegni di bilancio e giuridici, alla liquidazione delle spese e all’emissione degli ordini di pagamento, nonché agli atti preliminari necessari per l’esecuzione degli stanziamenti. 2.   Tutte le spese sono oggetto di un impegno, di una liquidazione, dell’emissione di un ordine di pagamento e di un pagamento. La liquidazione di una spesa è l’atto con cui l’ordinatore conferma un’operazione finanziaria. L’autorizzazione delle spese è l’atto con il quale l’ordinatore responsabile, previa verifica della disponibilità degli stanziamenti, dà al contabile l’istruzione di pagare l’importo della spesa di cui ha effettuato la liquidazione. 3.   Per qualsiasi misura da cui derivi una spesa a carico del bilancio dell’organismo di PPP, l’ordinatore responsabile procede previamente a un impegno di bilancio prima di concludere un impegno giuridico nei confronti di terzi. 4.   Il programma di lavoro annuale dell’organismo di PPP contiene l’autorizzazione del consiglio di amministrazione per le spese operative del suddetto organismo per le attività a cui si riferisce, purché gli elementi definiti nel presente paragrafo siano chiaramente identificati. Il programma di lavoro annuale comprende gli obiettivi dettagliati e i risultati attesi, compresi gli indicatori di prestazione. Esso contiene inoltre una descrizione delle azioni da finanziare e un’indicazione degli importi assegnati a ciascuna azione. Qualsiasi modifica sostanziale del programma di lavoro annuale è adottata conformemente alla procedura utilizzata per il programma di lavoro iniziale, secondo le disposizioni dell’atto costitutivo. Il consiglio di amministrazione può delegare all’ordinatore dell’organismo di PPP il potere di apportare modifiche non sostanziali al programma di lavoro.
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