Art. 30
Contributo dei membri
In vigore dal 30 set 2013
Contributo dei membri
1. L’organismo di PPP presenta ai suoi membri, alle condizioni e secondo le cadenze stabilite nell’atto costitutivo o convenute con essi, richieste di pagamento di tutto il loro contributo o di una parte di esso.
2. I fondi versati all’organismo di PPP dai suoi membri a titolo di contributo producono interessi a vantaggio del bilancio dell’organismo di PPP.
Storico versioni
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