Art. 19

Controlli ex post

In vigore dal 30 set 2013
Controlli ex post 1.   L’ordinatore responsabile può predisporre controlli ex post per verificare operazioni già autorizzate in esito a controlli ex ante. Tali controlli possono essere organizzati come controlli a campione in funzione del rischio. I controlli ex post possono essere svolti su base documentale o, se necessario, sul posto. 2.   I controlli ex ante sono svolti da funzionari diversi da quelli responsabili dei controlli ex post. I funzionari responsabili dei controlli ex post non sono subordinati ai funzionari responsabili dei controlli ex ante. I funzionari incaricati del controllo della gestione delle operazioni finanziarie dispongono delle necessarie competenze professionali.
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Art. 19 Regolamento (UE) 2014/110 — Controlli ex post | Portale Normativo