Art. 19
Controlli ex post
In vigore dal 30 set 2013
Controlli ex post
1. L’ordinatore responsabile può predisporre controlli ex post per verificare operazioni già autorizzate in esito a controlli ex ante. Tali controlli possono essere organizzati come controlli a campione in funzione del rischio.
I controlli ex post possono essere svolti su base documentale o, se necessario, sul posto.
2. I controlli ex ante sono svolti da funzionari diversi da quelli responsabili dei controlli ex post. I funzionari responsabili dei controlli ex post non sono subordinati ai funzionari responsabili dei controlli ex ante.
I funzionari incaricati del controllo della gestione delle operazioni finanziarie dispongono delle necessarie competenze professionali.
Storico versioni
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