Art. 1
In vigore dal 9 set 2013
Il regolamento (CE) n. 798/2008 è modificato come segue:
1)
la frase introduttiva dell’articolo 18, paragrafo 2, è sostituita dalla seguente:
«2. In deroga all’articolo 4, paragrafo 4, il transito per strada o ferrovia attraverso i posti d’ispezione frontalieri in Lituania elencati nell’allegato della decisione 2009/821/CE di partite di uova, ovoprodotti e carni di pollame provenienti dalla Bielorussia e destinati al territorio russo di Kaliningrad è consentito a condizione che:»;
2)
l’allegato I è modificato in conformità all’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg_impl:2013:866:oj#art-1