Art. 1

Art. 1

In vigore dal 9 set 2013
Il regolamento (CE) n. 798/2008 è modificato come segue: 1) la frase introduttiva dell’articolo 18, paragrafo 2, è sostituita dalla seguente: «2.   In deroga all’articolo 4, paragrafo 4, il transito per strada o ferrovia attraverso i posti d’ispezione frontalieri in Lituania elencati nell’allegato della decisione 2009/821/CE di partite di uova, ovoprodotti e carni di pollame provenienti dalla Bielorussia e destinati al territorio russo di Kaliningrad è consentito a condizione che:»; 2) l’allegato I è modificato in conformità all’allegato del presente regolamento.
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