Art. 2

In vigore dal 3 set 2013
L’uso dei dati scientifici e delle altre informazioni, contenuti nelle domande, che il richiedente aveva dichiarato essere oggetto di proprietà industriale e senza la cui presentazione non sarebbe stato possibile autorizzare le indicazioni sulla salute è limitato a favore dei richiedenti per un periodo di cinque anni a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento, alle condizioni di cui all’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1924/2006.
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